Il diritto non sorge quando tra le parti si sia costituito solo un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni dell’iter di conclusione dell’affare.
Gli ermellini chiariscono che il diritto del mediatore alla provvigione consegue soltanto alla conclusione dell’affare (come previsto dall’art. 1755 c.c.). Nondimeno, con la sottoscrizione di una mera proposta l’affare non può dirsi concluso. In altre parole, il diritto alla provvigione non matura alla stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, come la proposta d’acquisto. Quest’ultima, infatti, dà impulso alla conclusione dell’affare, ma non è idonea a vincolare ambo le parti, infatti, non consente – in caso di inadempimento di una di esse – di ricorrere all’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) o di agire per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.