Superbonus 2023, cosa cambia e cosa resta

Superbonus, cosa cambia e cosa resta nel 2023

Aliquote variabili in base ai beneficiari e alla data dei lavori, contributi per i committenti con redditi bassi, cessione del credito con 5 passaggi, prestiti SACE alle imprese in crisi di liquidità.

Con la Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio, e la legge di conversione del Decreto “Aiuti-quater”, approvata definitivamente ieri, il Superbonus e gli altri bonus edilizi assumono nuovi connotati. In alcuni casi cambiano i beneficiari e le aliquote di detrazione e anche i requisiti per ottenere i bonus diventano più stringenti.

Superbonus in condominio con aliquote variabili dal 110% al 90%

In generale, l’aliquota di detrazione del Superbonus nel 2023 scende dal 110% al 90% per tutti gli immobili. Ci sono però alcune eccezioni.
 
Continuano a fruire dell’aliquota al 110% i condomìni se:
– l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) viene presentata entro il 31 dicembre 2022;
– l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
– la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione viene presentata entro il 31 dicembre 2022.

Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomìni che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la dichiarazione deve essere resa dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.
 
Gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti continueranno a fruire del superbonus con aliquota del 110% nel 2023 se:
– la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022;
– il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, viene richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari

Gli immobili unifamiliari su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del superbonus con aliquota al 110% fino al 31 marzo 2023.

Edifici unifamiliari prima casa, Superbonus al 90%

Al di fuori dei casi in cui i lavori sono già a buon punto, gli interventi sugli immobili unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti saranno consentiti, e agevolati con l’aliquota al 90%, solo se gli immobili sono destinati a prima casa il cui proprietario abbia un reddito di riferimento fino a 15mila euro.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
– contribuente > 1
– se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
– se sono presenti familiari, in numero pari a:
— un familiare > +0,5 
— due familiari > +1
— tre o più familiari > +2.